CONCORSO DI COLPA NEL SINISTRO STRADALE

Non di rado, agli automobilisti capita di sentirsi attribuire un concorso di colpa nella causazione di un sinistro stradale. Tuttavia benchè questa espressione sia oramai entrata nel linguaggio comune, forse merita un più approfondito esame del suo originario significato, con particolare attenzione al profilo giuridico di questa espressione. Nell’ipotesi di sinistro stradale in cui ambedue i conducenti coinvolti nell’incidente, contestino le rispettive responsabilità ed attribuiscano scambievolmente la colpa alla controparte, il legislatore parte dal presunto che i due contendenti abbiano uguale responsabilità nella causazione dell’incidente. Tuttavia, nel caso prospettato, la presunzione di pari responsabilità agisce in via sussidiaria, ossia, quando non sia possibile fissare il grado di incidenza delle singole colpe nella produzione dell’evento dannoso. Ovviamente , la suddetta presunzione, suppone l’esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione e l’evento sinistro. La stessa Corte di Cassazione, nelle sue pronunce di legittimità, ha confermato che la suddetta presunzione normativa, dovrà essere rifiutata quando non sia riscontrabile un rapporto di causalità fra il danno e la condotta dei conducenti. Lo stesso Suprema Collegio sostiene che, in base al summenzionato concetto, l’attribuzione di pari responsabilità ad entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro è giusta e legittima nel caso in cui il Giudicante non sia messo nelle condizioni di accertare e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. In virtù dei suddetti assunti, ognuno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, avrà l’onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto nelle sue possibilità al fine di scongiurare l’evento dannoso, ovvero, di aver tenuto una condotta di guida immune da infrazioni alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune diligenza e prudenza. E’ bene, comunque, prestare particolare attenzione sul fatto che, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, non comporta automaticamente il superamento della presunzione di pari colpa, essendo a tal fine necessario accertare, allo stesso tempo, anche che l’altro soggetto si sia uniformato a tutte le norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia, inoltre, fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. La conseguenza di questo assunto consiste nel fatto che in difetto di tale prova, il conducente “non responsabile”, che non abbia dato prova di essere adempiente al dettato normativo,

deve essere riconosciuto responsabile del sinistro secondo il grado di colpa ritenuto equo dal Giudice di merito. Appare evidente che un orientamento giurisprudenziale come il suddetto, si riveli piuttosto rigido nell’applicazione pratica, poiché limita in gran misura il riconoscimento di responsabilità in capo ad un solo soggetto. Anzi, diventa quasi impossibile ad un automobilista dimostrare ogni volta di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il sinistro e di aver osservato il dettato normativo in toto. Proprio in virtù di questa difficoltà, che in concreto si rivela una prova diabolica, si è formato un altro orientamento di pensiero giurisprudenziale, peraltro, molto più sensibile alle esigenze pratiche del danneggiato. Seconda questa seconda linea interpretativa, una volta accertato che la collisione si è verificata per colpa di uno solamente dei conducenti e che l’altro è esente da responsabilità, il secondo è liberato dall’obbligo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non vi è dubbio che questa seconda interpretazione è da preferire alla precedente. Infatti, deve evidenziarsi che il dettato del comma II dell’art. 2054 CC ha una finalità meramente di supporto, ed opera solamente nell’ipotesi in cui non sia materialmente possibile accertare in concreto in che modo e in quale misura la condotta dei due conducenti sia causa dell’evento. Secondo una recente sentenza della Cassazione, che conferma questa seconda corrente di pensiero, vista la natura sussidiaria dell’art. 2054 co 2 CC, nel caso di sinistro in cui è accertata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa è attribuibile in capo all’altro conducente coinvolto nell’incidente, quest’ultimo è esentato dal provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E’ interessante sottolineare che la presunzione di cui all’art. 2054 co. II CC, opera anche nell’ipotesi di collisione fra un veicolo fermo ed un altro in movimento. Infatti, è bene ricordare che all’interno del concetto di circolazione stradale rientra anche la cosiddetta circolazione statica, ossia la posizione di arresto del veicolo. Quindi, il conducente che lasci il veicolo in sosta su area pubblica è tenuto ad adottare tutte le attenzioni e cautele necessarie ad impedire situazioni di pericolo o sinistri. In questo caso i suggerimenti possono essere i più vari, ma in ogni caso devono essere semre dettati dal codice e dal buon senso. La prima cautela da porre in essere è quella di rispettare i divieti di sosta e fermata, non ingombrare le carreggiate, segnalare i veicoli fermi sulle strade quando non sono perfettamente visibili e cosi’ via .