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DISTANZA DI SICUREZZA |
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| Nonostante sia largamente diffuso fra gli utenti della strada il concetto di "distanza di sicurezza", non risultano altrettanto conosciuti gli esatti confini e applicazione di questo concetto. Il disposto dell'art. 149 del Codice della strada , tende a prevenire i pericoli insiti nel "tallonamento fra veicoli" ovverosia, la circostanza che si verifica quando un veicolo procede dietro un altro veicolo alla medesima velocità, senza mantenere una distanza sufficiente ad evitare l'urto col veicolo precedente, nell'ipotesi di un brusco arresto di quest'ultimo. Detta distanza sarà necessariamente condizionata dal cosiddetto tempo morto (time lag), ossia il tempo fra la percezione del pericolo e l'azionamento dei mezzi meccanici. Ne consegue che la velocità di reazione vari da individuo ad individuo. Non solo; ma la distanza di sicurezza può essere influenzata anche da numerosi altri fattori esterni, quali le condizioni psico fisiche del conducente, la velocità, o ancora le condizioni atmosferiche o ambientali e, non ultimo, lo stato del veicolo. L'evidente ed eccessiva, variabilità di questi parametri, ha spinto il legislatore a non fissare una distanza minima di sicurezza (il progetto di riforma del Codice del 1933 proponeva una distanza non inferiore ai 40 matri fuori dei centri abitati). Considerato che sarebbe stato impossibile per il legislatore trovare una misura che garantisse sufficiente sicurezza alla circolazione, ed allo stesso tempo, non rendesse problematico il |
traffico fra i mezzi di trasorto, si comprenderà come il legislatore abbia optato per una soluzione "elastica".Infatti, il codice della strada affida ai conducenti la valutazione discrezionale della misura minima che deve essere tenuta, così da garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo, evitando le collisioni dai veicoli che procedono. A questa regola generale, deroga la disposizione che vieta il sorpasso, fuori dei centri abitati, a determinare categorie di veicoli, oppure quando siano in azione macchine sgombraneve. Nel primo caso, la distanza minima fra gli stessi deve essere di 100, nel secondo caso la distanza deve essere di 20 metri. Dall'esame della norma in oggetto é facile dedurre, quindi, che se per un verso l'automobilista é svincolato dall'obbligo di mantenere una distanza minima dai veicoli che lo precedono, dall'altro é invece, gravato dall'obbligo di provare la distanza, da lui mantenuta in marcia, sia sufficiente ad evitare il rischio di collisione fra gli autoveicoli. Nell'ipotesi di tamponamento, il conducente del veicolo tamponante dovrà dimostrare di aver mantenuto la distanza sufficiente ad evitare l'urto, pur non essendo riuscito ad evitare lo stesso. La contraddizione appare chiara, e da ciò discende la presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante. Infatti, é sempre ampiamnete riconosciuto dalle parti, che ,in mancanza di elementi modificativi, la presunzione di responsabilità viene posta a carico del conducente del veicolo che tampona.
Avvocato Giampaolo Pisano |