RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO

E’ fatto notorio che il conducente di veicolo senza guida di rotaie, il quale, provochi un sinistro stradale, è tenuto al risarcimento del danno prodotto in virtù della legge che imputa l’obbligazione risarcitoria per fatto illecito che egli, e non altri ha commesso. Tuttavia, il legislatore per una maggiore tutela del danneggiato, obbliga, in solido col conducente, anche altri soggetti. Fra questi ultimi vi è anche il proprietario del veicolo. La rilevanza di questo vincolo solidale è tale da meritare una più approfondita ed estesa trattazione. E’ opportuno precisare e premettere che , in caso di pluralità di proprietari, il vincolo di solidarietà si estende a tutti i comproprietari del veicolo. Allo stesso modo il proprietario di un mezzo trainato da altro veicolo si espone allo stesso vincolo di solidarietà previsto dalla disciplina generale, perciò, questi risponderà in solido con il proprietario ed il conducente della vettura motrice. Infatti, nel caso questione, non è possibile individuare il veicolo trainato dal veicolo propulsore, i quali, formano un unico mezzo circolante sotto una sola guida effettiva. Circa le cause della responsabilità del proprietario, la Corte di Cassazione da tempo ha uniformato le decisioni nel senso di non ritenere sufficiente la dimostrazione che il veicolo abbia circolato senza la volontà del proprietario, ma richiedendo, altresì, la dimostrazione che la circolazione sia avvenuta contro la volontà dello stesso. La reale e concreta volontà contraria deve, inoltre, essere manifestata nell’adozione di quegli accorgimenti e di quelle misure atti ad impedire la circolazione ad opera di terzi. A questo proposito, la domanda che sorge naturale fra gli automobilisti riguarda la propria responsabilità in caso di furto del veicolo. Inutile sottolineare che su questo punto le teorie sono state spesso contrastanti, tuttavia, anche in questo caso, i commentatori più autorevoli concordano su alcuni punti fondamentali. Premesso che il legislatore esonera il proprietario del veicolo solamente nell’ipotesi in cui l’espressione di volontà si sia manifestata con l’adozione di cautele e misure idonee ad impedire la stessa circolazione del veicolo, la rilevata capacità e semplicità con cui i ladri possono mettere in circolazione le auto chiuse e parcheggiate anche con sistemi d’allarme ed antifurto, ha indotto la giurisprudenza a ritenere sufficiente ad esimere da responsabilità il proprietario, la chiusura del circuito elettrico, l’asportazione della chiave dal quadro di avviamento e la chiusura delle portiere a chiave. L’oramai accertata facilità con cui i ladri riescono a rubare e mettere in circolazione i veicoli contro la volontà del proprietario, nonostante, questi, abbia adottato i normali accorgimenti atti ad impedire il furto, è ritenuto sufficiente, per gran parte dei commentatori, ad esimere il proprietario dal dimostrare la sua volontà contraria. A tal riguardo è interessante citare alcune decisioni della Cassazione, secondo cui si ritiene che se le chiavi di accensione del motore e della portiera sono poste in luogo accessibile a chiunque, questo vanifica le misure di salvaguardia.

Allo stesso modo, la semplice diffida a non usare l’auto, non è da sola sufficiente ad esonerare il proprietario da responsabilità in caso di furto della stessa. Al contrario, non potrà essere messa in discussione la diligenza del proprietario del veicolo, per il solo fatto di non aver utilizzato misure eccezionali tese ad impedire il furto o la circolazione del veicolo. Un’altra ipotesi largamente diffusa tra gli automobilisti concerne il caso in cui la proprietà del veicolo sia stata trasferita a terzi senza trascrivere la formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, PRA. Invero la trascrizione dell’atto presso il PRA costituisce una semplice presunzione che può essere superata attraverso la concreta appartenenza del veicolo. Pertanto, il responsabile del sinistro sarà,
comunque l’acquirente del veicolo al momento del sinistro. A tal fine si ricorda che la documentazione del PRA, che non ha natura di validità dei negozi di trasferimento, può essere superata da altri elementi probatori, quale la prova testimoniale. Su questo punto, lo stesso legislatore ha ritenuto di integrare e modificare la disciplina relativa ai trasferimenti di proprietà.
La Legge del 27/12/97 n°449 art. 17 co. XVIII sancisce che in caso di trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, su richiesta dell’acquirente nel termine di 60 gg. dall’atto di vendita autenticato o accertato giudizialmente, il PRA provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché al rilascio di altro certificato di proprietà. Il proprietario della vettura non risponde dei danni cagionati dalla circolazione di un veicolo, nel caso in cui, il titolare dello stesso, perda la possibilità di impiego del mezzo a seguito di cessione della stessa. La stessa esclusione di responsabilità in capo al titolare dell’auto, sussiste nell’ipotesi in cui il veicolo sia dato in custodia a terzi, essendo escluso dalla natura stessa del contratto l’utilizzo del bene. Nel caso di affidamento del veicolo ad un’officina di riparazione, le pronunce della Cassazione sono divergenti e contrastanti. Infatti, un primo e più diffuso orientamento, sancisce che vi sia esonero della responsabilità del proprietario solo nell’ipotesi in cui il riparatore sia qualificato, ossia, offra garanzie di serietà e professionalità. L’orientamento contrario, invece, nell’ipotesi di sinistro avvenuto nella fase di collaudo, esclude la responsabilità solidale del proprietario solamente nell’ipotesi in cui quest’ultimo dia la prova positiva di aver manifestato la volontà contraria alla circolazione. Non vi è alcun dubbio che un’interpretazione in tal senso appare troppo restrittiva ed impraticabile. Infatti, l’affidamento del mezzo per la riparazione ad un’officina, implica, oltre alla temporanea perdita della disponibilità, anche l’implicito consenso a svolgere tutte le operazioni connesse alla riparazione, pertanto anche la verifica del guasto ed il controllo del ripristino. Infine, nel caso di comodato o noleggio, deve escludersi l’esonero della responsabilità del proprietario in quanto il veicolo, in queste ipotesi, è posto in circolazione con l’esplicito consenso del legittimo proprietario.