| RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEI TRASPORTATI | |
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Puntualmente come ogni anno, al rientro dalle ferie, le Compagnie dAssicurazione vengono prese dassalto dalle richieste di propri assicurati, i quali, chiedono il risarcimento dei danni subiti durante il periodo estivo. Anticipiamo che in base alle vigenti disposizioni, tutti i trasportati anche se congiunti dei soggetti responsabili, hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dei sinistro. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, il legislatore ha posto la condizione che perché sussista il diritto ali risarcimento nei confronti della Compagnia di Assicurazione, il conducente del veicolo su cui viaggiano i trasportati deve anche essere responsabile delloccorso in via esclusiva o concorsuale. La ratio di questa disciplina appare evidente, infatti se il conducente non fosse responsabile, i trasportati e lo stesso conducente avrebbero il diritto di agire in giudizio nei confronti del responsabile e della compagnia assicuratrice. In verità, il tema dei trasportati negli anni passati ha interessato in più riprese sia i vari studiosi del diritto che i giudici chiamati a decidere sulle controversie sorte fra le parti, giungendo spesso a |
conclusioni divergenti fra gli stessi. Tuttavia entrambi hanno posto lattenzione su un punto in comune, ossia la differenziazione fra terzi trasportati a titolo gratuito e trasportati a titolo di cortesia. La Corte di Cassazione ha sancito la risarcibilità di tutte le persone danneggiate in un sinistro stradale, ivi compresi i trasportati a qualunque titolo. Sostanzialmente con questultima significativa pronuncia viene enunciato il principio secondo cui il trasportato può esercitare il diritto nei confronti del conducente sulla base della responsabilità extracontrattuale dello stesso, indipendentemente dal titolo del trasporto. Col conducente sarà responsabile solidale anche il proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circostanza è avvenuta contro la sua volontà. Per completezza di discorso, è importante notare che rimangono esclusi da risarcimento i danni alle cose relativamente ad alcuni soggetti: 1) il proprietario del mezzo; 2) il coniuge non separato; 3) gli ascendenti e discendenti del proprietario; 4) i parenti conviventi col proprietario. |